Siamo al dunque per la nuova legge elettorale. Una scheda preparata dal costituzionalista torinese Francesco Pallante spiega il meccanismo del cosiddetto Rosatellum.
La proposta di legge elettorale in discussione - denominata Rosatellum dal nome del primo firmatario on. Rosati del PD - prevede l'adozione di un sistema misto per l'assegnazione dei seggi, in parte proporzionale (per l'assegnazione di circa il 63%, dei seggi di Camera e Senato) in parte maggioritario (per l'assegnazione di circa il 37% dei seggi di Camera e Senato).
Alla Camera 386 seggi sono assegnati con il sistema proporzionale (in poco meno di 100 collegi plurinominali che eleggono un minimo di 3 e un massimo di 6 deputati) e 231 seggi sono assegnati con il sistema maggioritario (in altrettanti collegi uninominali). In più sono previsti un seggio per la Valle d’Aosta e 12 seggi per la circoscrizione Estero.
Al Senato 206 seggi sono assegnati con il sistema proporzionale (in una quarantina di collegi plurinominali che eleggono un minimo di 3 e un massimo di 6 senatori) e 102 seggi sono assegnati con il sistema maggioritario (in altrettanti collegi uninominali). In più sono previsti un seggio per la Valle d’Aosta e 6 seggi per la circoscrizione Estero.
I seggi assegnati nei collegi plurinominali con sistema proporzionale sono attribuiti ripartendoli tra le forze politiche che hanno ottenuto almeno il 3% dei voti a livello nazionale. Se le forze politiche si presentano coalizzate, la coalizione deve ottenere almeno il 10% dei voti a livello nazionale e avere comunque al suo interno una forza politica che ottiene almeno il 3% dei voti a livello nazionale. Questo significa che se, in ipotesi assurda, la coalizione ottiene il 10% dei voti e al suo interno solo una forza politica supera il 3%, tale lista partecipa alla ripartizione dei seggi per il 10%. Va aggiunto che i voti delle forze politiche della coalizione che ottengono meno dell’1% a livello nazionale non vengono conteggiati.
I seggi assegnati nei collegi uninominali con sistema maggioritario sono assegnati al candidato più votato nel collegio (anche se la forza politica a cui appartiene non ha ottenuto il 3% dei voti a livello nazionale).
Se più forze politiche decidono di coalizzarsi, devono presentare la medesima coalizione in tutti i collegi (coalizione nazionale).
Ogni elettore riceve una scheda in cui sono riportati i nomi dei candidati nel collegio uninominale e il simbolo della forza politica o delle forze politiche che lo sostengono, ciascuna con a fianco un listino di 2-4 nomi dei candidati nel collegio plurinominale al cui interno è inserito il collegio uninominale (dato che ogni collegio plurinominale ha al suo interno più collegi uninominali).
L’elettore può votare il nome del candidato all’uninominale e/o una delle forze politiche (o la forza politica) che lo sostiene. Se vota solo la forza politica, il voto va anche al candidato all’uninominale. Se vota solo il candidato all’uninominale il voto va alla forza politica che lo sostiene, se è una soltanto, o viene ripartito proporzionalmente tra le forze politiche che compongono la coalizione che lo sostiene in base alla percentuale di voti ottenuta da tali forze politiche nel collegio plurinominale. Dunque, non è ammesso il voto disgiunto (una scheda con voto disgiunto è nulla).
È possibile candidarsi in un collegio uninominale e in 3 listini proporzionali (dunque 4 candidature in tutto). Chi è eletto sia nel collegio uninominale sia in uno o più collegi proporzionali viene proclamato eletto nel collegio uninominale. Chi è eletto in più collegi plurinominali viene proclamato eletto nel collegio in cui la sua lista ha ottenuto la percentuale peggiore.
I listini di candidati da eleggere con sistema proporzionale nei collegi plurinominali sono corti (2-4 nomi) e bloccati (senza preferenza).
I nomi devono essere inseriti secondo l’alternanza di genere. In più, a livello nazionale, deve esserci massimo il 60% di capilista dello stesso genere e massimo il 60% di candidature nei collegi uninominali dello stesso genere.
Le forze politiche non presenti in Parlamento con un proprio gruppo parlamentare devono raccogliere tra 1.500 e 2.000 firme per collegio plurinominale per poter presentare le liste: poiché la somma dei collegi plurinominali di Camera e Senato ammonterà a circa 120/150, le firme necessarie in totale saranno tra 180mila e 300mila.
Occorre però tenere conto che:
1) gli elettori sopra i 25 anni potranno firmare per la presentazione delle liste sia alla Camera, sia al Senato;
in ogni circoscrizione (28 alla Camera e 20 al Senato) le forze politiche devono presentare candidati nei 2/3 dei collegi plurinominali della circoscrizione e in tutti i collegi uninominali dei collegi plurinominali in cui hanno presentato candidati. |